IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 17 della legge 6 novembre 1989, n. 368;
  Vista la legge del 18 giugno 1998, n. 198;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione dell'11 settembre 1998;
  Sulla proposta del Ministro degli  affari esteri, di concerto con i
Ministri   dell'interno,   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Nel presente regolamento, il  termine: "legge" si riferisce alla
legge 6 novembre  1989, n. 368, cosi' come modificata  dalla legge 18
giugno 1998, n.  198, mentre con il termine: "tabella"  si intende la
tabella allegata alla  stessa legge, nella quale figura  la lista dei
Paesi  ed  il numero  dei  componenti  del consiglio  generale  degli
italiani all'estero, di seguito  denominato: "consiglio", assegnati a
ciascuno di essi.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni   sulla promulgazione    delle      leggi    e
          sull'emanazione    dei     decreti   del Presidente   della
          Repubblica    e  sulle    pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica  italiana  approvato    con  D.P.R.  28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo   fine di    facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni    di legge alle  quali e'  operato  il
          rinvio. Restano  invariati  il valore  e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il comma  1 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza  del Consiglio dei Ministri) prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del    Consiglio  dei  Ministri,  sentito il
          parere del Consiglio di  Stato che deve pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)  l'organizzazione  del  lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
            Il  comma 4  dello  stesso articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            - Il testo dell'art. 17 della legge  n.  368/1989  e'  il
          seguente:
            "Art.  17.  -  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore della  presente  legge,    verranno  emanate,    con
          decreto  del   Presidente della Repubblica, su proposta del
          Ministro degli affari esteri, di concerto con  i   Ministri
          dell'interno,    del  tesoro,    del   bilancio   e   della
          programmazione economica e del lavoro   e della  previdenza
          sociale,  le  norme   di   attuazione   che   dovranno, fra
          l'altro,   disciplinare   le  modalita'  e  i  termini  per
          l'elezione  dei  sessantacinque  membri di cui alla tabella
          allegata  alla presente legge e per   le  designazioni  dei
          ventinove membri di cui all'art. 4, comma 5.
            2.  In  occasione del rinnovo   del CGIE, si provvedera',
          ove occorra, alla revisione  della  tabella  allegata  alla
          presente  legge  con  decreto  del  Ministro  degli  affari
          esteri".
                                Note all'art. 1:
            - La    legge  6    novembre  1989,  n.    368,  concerne
          l'"Istituzione del Consiglio degli italiani all'estero".
            -  La    legge  18   giugno 1998,   n. 198,   riguarda le
          "Modifiche alla legge 6  novembre 1989, n.    368,  recante
          l'istituzione     del  Consiglio  generale  degli  italiani
          all'estero".